Pagamento parcelle dei professionisti

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2 Anni 2 Mesi fa #28 da Marino Poletti
Ho letto che alcune Regioni (Veneto, Basilicata, Lazio) hanno emanato leggi per favorire il pagamento delle parcelle dei professionisti in tempi ragionevoli.
In particolare la LEGGE REGIONALE 10 settembre 2019, n. 37 della Regione Veneto "Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di contrasto all'evasione fiscale". Recita, tra l'altro:

- La presentazione per conto dei privati cittadini e delle imprese di un'istanza, comunque denominata, anche di natura
autorizzatoria o concessoria, prevista da norme e da regolamenti regionali, provinciali, comunali e della Città metropolitana di
Venezia, dev'essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento
dell'incarico sottoscritta dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d'identità

- La lettera di affidamento dell'incarico deve contenere gli estremi di iscrizione all'albo o collegio del professionista, gli
estremi dell'assicurazione professionale, la descrizione dettagliata delle prestazioni richieste ed il relativo compenso.

- Il compenso di cui al comma 2 deve risultare proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, sulla base della
vigente legislazione statale e dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali adottati per le specifiche professionalità considerate,
nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale prestata.
- L'amministrazione, al momento conclusivo di un iter amministrativo iniziato con la presentazione di un'istanza di cui
all'articolo 2, comma 1, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti
sottoscrittori degli elaborati progettuali o responsabili, a qualsiasi titolo, dell'esecuzione delle opere, redatta nelle forme di cui
al DPR n. 445 del 2000, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente, secondo i modelli adottati
dalla Giunta regionale e, sulla base di questi, dai competenti organi degli enti di cui all'articolo 1, pubblicati nei rispettivi siti
web.
- La mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 costituisce motivo ostativo per il
completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione. La richiesta di integrazione è effettuata
dall'amministrazione competente ai sensi del comma 1.

Vorrei sapere cosa ne pensate e se non credete che l'Ordine di Milano o FODAF debbano farsi parti attive per avere norme analoghe in Lombardia.

Grazie

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