Transizione 4.0: il nuovo credito d’imposta per le imprese agricole

Transizione 4.0: il nuovo credito d’imposta per le imprese agricole

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La Legge di bilancio 2021 interviene a sostegno dell'innovazione per favorire e accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, rilanciando il ciclo degli investimenti

La Legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n.178) è nuovamente intervenuta sulla disciplina degli incentivi fiscali con il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0. Vista la platea di soggetti agricoli beneficiari di questa disciplina, non è sbagliato parlare anche di “Agricoltura 4.0”. Il presente contributo vuole illustrare le modifiche intervenute con la nuova legge di bilancio e viene chiuso senza tener conto delle eventuali novità in sede di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto legge “Sostegni”. Nella versione approvata dal Consiglio dei Ministri il 19 marzo 2021 non è prevista alcuna correzione o modifica.

L’intento del legislatore muove in tre direzioni: concedere benefici fiscali più significativi, accelerare la tempistica degli investimenti e agevolare i soggetti di ridotte dimensioni. L’art. 1, commi da 1051 a 1063, della Legge di bilancio 2021 ha modificato l’ambito temporale per usufruire del credito d’imposta, che ora riguarda gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, con possibilità di estensione al 30 giugno 2023.

Beni strumentali materiali e immateriali

Per gli investimenti “non Industria 4.0”, ovvero quelli diversi da quelli degli allegati A e B annessi alla Legge 232/2016, il credito d’imposta passa dal 6 al 10 per cento, ma solo per gli investimenti fatti dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, con possibile estensione al 30 giugno 2022 se entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisto dei beni.

Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 (ovvero al 30 giugno 2023, con ordini accettati dal venditore e con avvenuto pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisto dei beni entro il 31 dicembre 2022) rimane l’aliquota del 6 per cento.

L’estensione dell’agevolazione ai beni immateriali “non Industria 4.0” è una novità e ha un limite massimo di costi ammissibili di 1 milione di euro. Per i bani materiali “non Industria 4.0” rimane il tetto massimo di 2 milioni di euro. Anche per i beni strumentali materiali “Industria 4.0”, ricompresi nell’allegato A della Legge n. 232/2016, vengono incrementati le percentuali del credito d’imposta. I valori sono diversi a seconda che gli investimenti vengano effettuati dal 16 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 (con possibilità di estensione al 30 giugno 2022) o dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 (ovvero al 30 giugno 2023). Il limite massimo di spesa ammissibile è stato aumentato da 10 a 20 milioni di euro. Per gli investimenti in beni strumentali immateriali “Industria 4.0”, compresi nell’allegato B della Legge 232/2016, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 (o al 30 giugno 2023), il credito d’imposta è stato innalzato dal 15 al 20 per cento del costo, con un limite massimo di 1 milione di euro (in precedenza era di 700.000 euro).

Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24, avvalendosi dei canali telematici dell’Agenzia delle entrate, in tre quote annuali di pari importo, anziché le cinque precedenti. Degni di nota sono gli investimenti in beni strumentali per i soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro con decorrenza 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Per questi soggetti il credito d’imposta per i beni strumentali materiali e immateriali “non Industria 4.0.” è utilizzabile in compensazione in un’unica soluzione. Per gli investimenti effettuati nel periodo 16 novembre - 31 dicembre 2020 (ovvero entro il 30 giugno 2021 in presenza di determinate condizioni) è possibile beneficiare della precedente e nuova disciplina malgrado sussistano notevoli differenze. Dato che la dicitura in fattura deve riportare il riferimento normativo, il contribuente, in base alla propria convenienza, dovrà scegliere quale disciplina sul credito d’imposta applicare.

Soggetti destinatari

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito (non rileva il regime contabile, ordinario o semplificato, adottato). Continuano a beneficare quindi le imprese individuali, società di persone, società di capitali ed enti commerciali e non.

Il beneficio spetta ai contribuenti in regime forfetario tipo quelli che adottano il regime ex Legge n. 190/2014 e che determinano il reddito con altri criteri forfettari o con l’applicazione di regimi d’imposta sostitutivi. Si pensi agli imprenditori agricoli che svolgono attività di agriturismo, enoturismo ed oleoturismo con il regime fiscale dettato dall’art. 5, comma 1, Legge n. 413/1991. Tuttavia, ai fini della fruizione del credito d’imposta, si rende necessario il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi contributivi e assistenziali a favore dei lavoratori. Per esplicita previsione normativa, rimangono escluse dalla possibilità di accedere al credito Transizione 4.0 le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale e altre procedure concorsuali ovvero che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni. Il riferimento alle procedure concorsuali con finalità liquidatorie permette l’accesso del beneficio per le operazioni finalizzate al risanamento. Sono infine escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001.

Esempi di calcolo del credito

Un’azienda agricola procede con l’acquisto di un nuovo carrello rimorchio in data 20 gennaio 2021 sostenendo un costo complessivo di Euro 15.000. In questo caso il credito d’imposta riconosciuto sarà di Euro 1.500 (il 10 per cento del costo). Nel caso questo investimento venga effettuato nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e ci sia stato un acconto pagato di almeno il 20 per cento del costo, il credito d’imposta verrà riconosciuto nella misura ridotta del 6 per cento. Se invece un’azienda agricola procedesse con l’acquisto di un nuovo carrello rimorchio in data 20 gennaio 2022, sostenendo sempre un costo complessivo di Euro 15.000, il credito d’imposta riconosciuto sarebbe di Euro 900 (il 6 per cento del costo). Altri e diversi esempi di calcolo potrebbero essere formulati modificando l’oggetto dell’investimento e l’importo. Un investimento in un bene strumentale nuovo incluso nell’allegato A, annesso alla Legge n. 232/2016, potrebbe essere quello fatto da un’azienda agricola nel settore ortofrutticolo in data 22 gennaio 2021, che necessita di un selezionatore ottico a sensori e del costo di 3 milioni di Euro. In questo caso il credito d’imposta spettante sarà di 1.400.000 Euro, dato dalla somma del 50 per cento di 2.500.000 Euro più il 30 per cento di 500.000 Euro.

Cumulabilità

Il credito d’imposta non è tassato ai fini IRPEF, IRES e IRAP ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. Nel settore agricolo, con riferimento agli investimenti in beni strumentali, le aziende potrebbero avere accesso anche ad altre agevolazioni per l’acquisto dei beni strumentali in funzione delle misure attuate dai Piani di sviluppo rurale o dai Piani operativi regionali. In questo caso occorrerà accertare se il contributo regionale è anch’esso cumulabile con altre agevolazioni. Qualora anche il contributo regionale consenta il cumulo con altre agevolazioni, dato che l’intensità delle agevolazioni non può superare il valore del costo sostenuto, per le imprese agricole che determinano il proprio reddito su base catastale ai sensi dell’articolo 32 del TUIR, la quota finanziabile dalle altre agevolazioni regionali sarà data dalla differenza tra il valore del credito calcolato sugli investimenti effettuati ed il costo sostenuto. Tale criterio può essere applicato, oltre che alle imprese agricole in forma individuale e alle società semplici, anche alle Snc, Sas e le Srl agricole che hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale in quanto non deducono gli ammortamenti, pertanto non tassano i contributi in conto impianti. Nel caso di imprese che determinano il reddito secondo le regole ordinarie, si dovrà invece escludere dal costo complessivo finanziabile il nuovo credito d’imposta determinato in funzione delle aliquote proprie dell’investimento, maggiorato delle relative imposte “risparmiate” (IRPEF, IRES E IRAP).

Adempimenti obbligatori

La disciplina del nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali prevede l’indicazione nella fattura di acquisto del bene e negli altri documenti relativi all’acquisizione e di un’apposita dicitura con cui deve essere specificata l’agevolazione di cui si vuole fruire. L’art. 1, comma 195 della L. 160/2019 prevede infatti che “ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194”.  


 Pietro Toso